“Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il calcolo del T.E.G. nei trimestri depositati rilevando l’usura applicata, inoltre ha riscontrato l’assenza del contratto originario ricalcolando gli interessi al tasso minimo BOT per un vantaggio a favore del cliente di oltre 100.000,00 euro” commenta la sentenza il Dott. Suero Antonio Consulente di Parte della Società.
Riguardo al conto nr. ———- l’analisi ha interessato il periodo decorrente dal 31.12.03 sino al 31.12.07 con esclusione dei primi tre trimestri del 2005 e per il conto ————- il periodo decorrente dall’1.1.08. È pacifico che la riscontrata frammentarietà della documentazione non ha impedito di vagliare i dati ivi desumibili – previa applicazione della metodologia riportata nel quesito al fine di colmare eventuali intervalli temporali – sì da non potersi dubitare dell’attendibilità degli esiti dell’indagine condotta. Ciò comporta il rigetto della richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. reiterata dalla convenuta in sede di conclusioni.
Seguendo l’articolazione della consulenza, riguardo all’allegata usurarietà delle pattuizioni, il tecnico pur evidenziando i limiti derivanti sia dall’utilizzo di elementi variabili (quali i tassi indicizzati all’Euribor o la CMS) sia dalla genericità ed incompletezza delle condizioni pattuite (si pensi alla reiterata omessa indicazione del conto corrente di appoggio e del fido concesso) ha concluso nel senso del superamento della soglia usura del periodo per quattro trimestri in relazione al conto anticipi e per tre trimestri in relazione al conto corrente ivi inclusa la cms quanto al terzo trimestre 2008.
Non risulta fondato il rilievo del consulente della convenuta relativo alla necessità di circoscrivere la verifica del superamento della soglia usura al momento pattizio attesa l’irrilevanza di quella sopravvenuta in corso di rapporto. Il c.t.u. – con motivazione pienamente condivisibile – ha replicato a riguardo che l’utilizzo della formula della Banca d’Italia postula il riferimento ad elementi variabili misurabili solo a posteriori, come – ad esempio – la commissione di istruttoria veloce. A ciò si aggiunga la già evidenziata genericità o carenza delle pattuizioni che, inserita in un complesso di rapporti ampiamente articolato, ha imposto ai fini della verifica una disamina dello sviluppo in concreto con il ricorso a dati acquisibili “a posteriori”.
Riguardo al conteggio degli interessi il c.t.u. ha proceduto applicando il criterio esposto nel quesito, ossia, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB – rispettivamente – minimo per gli interessi passivi e massimo per quelli attivi dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Riguardo all’attendibilità della scelta – reiteratamente contestata dalla convenuta negli scritti conclusivi sulla scorta di quanto espresso dal c.t. di parte – non può che rilevarsi quanto segue. Pur dandosi atto che diverse aperture di credito rechino i tassi di interesse, tuttavia, la congerie documentale e la scarsa intellegibilità della stessa non ha consentito di qualificare i tassi ivi (non sempre) evidenziati quali referenti certi.
Nel caso concreto va rilevato che si tratta di rapporto sorto nel 2003 quando già era vigente la normativa legittimante la capitalizzazione di interessi in condizione di reciprocità e pertanto, la pattuizione della relativa clausola, specificamente approvata, deve ritenersi legittima. Detta capitalizzazione, però, deve ritenersi legittima solo sino al 31.12.2013 in conseguenza della modifica, disposta dalla L. n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dell’art.120, comma 2, TUB nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”
Tanto evidenziato, in relazione ai conteggi va dato atto che il c.t.u. ha concluso accertando una differenza a credito dell’attrice. alla data del 31.12.18 pari ad € 102.736,27 (importo pagina 7 di 8 comprensivo del saldo a credito relativo al conto corrente nr. ———– pari ad € 102.791,50 e dei riconteggi effettuati anche sul conto anticipi i cui effetti si sono riprodotti sul primo).
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, accerta che alla data del 31.12.18 il saldo del contratto di conto corrente nr. ———– acceso dalla parte attrice era pari ad € 102.791,50 e che, previa rideterminazione anche del saldo relativo al conto anticipi, il saldo complessivo era pari ad € 102.736,27;
2. Condanna per le ragioni esposte in narrativa la convenuta a restituire alla società attrice l’importo suddetto di € 102.736,27 oltre interessi da calcolare al saggio previsto dall’art. 1284 comma IV c.c. dall’estinzione del conto sino al saldo effettivo.
Dalla redazione di ASFINANZA
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