
TUTELA DELL’EQUO COMPENSO – L’Agenzia ANSA il 15 novembre u.s. riporta la notizia:
Ancora una sentenza favorevole per l’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema dell’equo compenso. Stavolta, dinanzi al Tar della Campania, l’Ordine capitolino contestava l’avviso pubblico del Comune di Lacco Ameno per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati ai quali affidare incarichi esterni di assistenza legale.
Ad avviso dell’Ordine ricorrente, la procedura, nel determinare l’onorario spettante per l’opera professionale resa “non garantiva al professionista l’equo compenso, in totale spregio della relativa disciplina legislativa e dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi”.
Il Tar campano, accogliendo integralmente le motivazioni addotte dal Coa di Roma con l’avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, ha ritenuto che “gli atti impugnati sono anzitutto le-sivi del principio dell’equo compenso, prevedendo corrispettivi per l’attivita’ professionale completamente sganciati da una valutazione in concreto di qualita’ e quantita’ dell’impegno richiesto al professionista”;
e “la circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dell’incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che cio’ non esclude la violazione … dell’obbligo dell’amministrazione di garantire un compenso equo”.
“La battaglia in difesa dell’equo compenso – ha commentato il Presidente dell’Ordine Forense di Roma, Antonino Galletti – e’ una battaglia che si conduce metro per metro, articolo per articolo, bando per bando.
Facilmente gli enti locali, talvolta anche per scarsa conoscenza delle norme o per problemi di bilancio, tendono a prevedere pagamenti a cottimo o addirittura incarichi gratuiti ricompensati con il supposto prestigio di lavorare gratis per le istituzioni.
Ad avviso dell’Ordine ricorrente, la procedura, nel determinare l’onorario spettante per l’opera professionale resa “non garantiva al professionista l’equo compenso, in totale spregio della relativa disciplina legislativa e dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi”.
Sono situazioni che vanno sanate immediatamente anche per via giudiziaria, ovunque si verifichino: le sentenze ci danno ragione e spesso il timore di perdere in giudizio ha determinato molti enti a modificare i bandi in autotutela prima ancora di sedersi davanti al giudice.
Ci piacerebbe che l’esempio romano fosse seguito da altri e che, a seguito della non piu’ procrastinabile riforma normativa, sia consentito agli Ordini di avviare i giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina sull’equo compenso”
Integralmente riprodotto dal sito dell’Agenzia ANSA.
Dalla redazione di ASFINANZA