In data 09/10/2010, parte ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di finanziamento che prevedeva l’erogazione della somma di € 7.448,77, rimborsabile in 36 rate mensili, dell’importo di € 249,19 ciascuna.
Il TAN era pari al 12,50% e il TAEG era contrattualmente indicato pari a 13,87%, garantito da due polizze assicurative, stipulate contestualmente al contratto di finanziamento.
Secondo la ricorrente, includendo nel calcolo del TEG il premio assicurativo relativo alla polizza CPI “CL/09/042”, pari a € 239,77,
e le provvigioni percepite dall’intermediario per il collocamento della polizza “Personal Protection n. 22584”,non connessa al finanziamento, ma sottoscritta contestualmente, il TEG è pari al 18,94% e, quindi, superiore al tasso soglia fissato pari a 16,89% .
In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito in data 25/01/2022, la ricorrente si rivolgeva all’A.B.F., in data 18/07/2022, lamentando il superamento della soglia usura ed invocando la gratuità del contratto, in forza del disposto dell’art.1815 c.c.,
in quanto il TEG, ove comprensivo del costo delle polizze, risultava superiore al tasso soglia fissato, per tale tipologia di finanziamento, nel periodo di stipulazione del contratto,
e chiedendo il rimborso di tutte le spese, commissioni ed interessi associate al prestito, oltre al rimborso delle spese per l’assistenza professionale quantificate in € 610,00.
In merito alla censura relativa al TEG, il Collegio rileva che, il contratto di finanziamento è stato stipulato il 09/10/2010, pertanto, nel caso di specie trovano applicazione le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, nell’aggiornamento di agosto 2009 che è rimasto in vigore fino al 31.03.2017.
Orbene le predette Istruzioni precisano che sono da includere nel TEG “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca),
se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.”.
Nel caso di specie, contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento, la ricorrente aderiva alle polizze CPI “CL/09/042” e “Personal Protection n. 22584”.
Dalla documentazione versata in atti si rileva che non risultano incluse nel calcolo del TEG le provvigioni percepite dall’intermediario per il collocamento della polizza “Personal Protection n. 22584”, sebbene sottoscritta contestualmente al finanziamento, sul medesimo modulo contrattuale.
Tanto premesso, si rileva che, nel presente caso, aggiungendo la provvigione dell’intermediario relativa alla polizza “Personal Protection n. 22584”, il TEG assume il valore del 18,87%, superiore al tasso soglia del 16,89% pro tempore vigente.
Il superamento del tasso soglia implica, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., l’obbligo dell’intermediario di restituire alla ricorrente le spese, le commissioni ed interessi associati al prestito, compresi i premi assicurativi.
PER QUESTI MOTIVI “il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l’effetto dispone che l’intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti e ricalcoli il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale“.
Dalla redazione di ASFINANZA