sabato, Luglio 27, 2024
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La sottoscrizione dell’investitore del contratto quadro ex art. 23 T.U.F., quale strumento di protezione del contraente debole

Orientamenti in materia di contratti di investimento, ed in particolare se la sottoscrizione stabilita all’art. 23 t.u.f. sia a favore del solo investitore o anche dell’intermediario.

In un recente passato, una questione particolarmente dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria è stata quella relativa alla forma dei contratti d’investimento, ed in particolare se la forma scritta del contratto quadro così come disposta e stabilita dall’art. 23 t.u.f. fosse riferita alla sola sottoscrizione dell’investitore o anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.

Nello specifico l’art. 23, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dispone che:

i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

Sulla base di tali premesse la prassi applicativa aveva diffuso delle opinioni contrastanti; ed invero, secondo un primo filone interpretativo della giurisprudenza di merito, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 23 t.u.f. imponeva soltanto la sottoscrizione del cliente, in quanto volta a garantire la protezione di una parte non professionista e non dotata di particolari cognizioni tecniche, a fronte, invece, di una controparte accuratamente informata, quale quella degli intermediari (Corte d’Appello Venezia, 15 giugno 2016, n. 1377).

Di contro la giurisprudenza di legittimità ed in particolare la Cassazione Civile, con Sentenza del 24 marzo 2016, n. 5919, sosteneva che la sottoscrizione dell’intermediario finanziario rappresentasse un requisito di forma essenziale richiesto ab substantiam, con la conseguenza che in assenza della sottoscrizione di entrambe le parti e quindi anche della sottoscrizione dell’intermediario il contratto- quadro di investimento si dovesse considerare nullo.

Il conflitto interpretativo così descritto è stato sopito dall’autorevole intervento delle Sezioni Unite, investita della questione con ordinanza n. 10447 del 2017, le quali, con sentenza n. 898 del 2018, hanno statuito che la sottoscrizione del contratto quadro da parte del cliente investitore, così come disposta e stabilita dall’art. 23 del t.u.f. ha una funzione spiccatamente protettiva, essendo diretta a proteggere lo specifico interesse del contraente debole, al fine di garantire che questi sia compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale.

Di conseguenza, la violazione di tale requisito è sanzionata con una nullità di protezione volta a tutelare non solo la parte debole della contrattazione, ma anche, indirettamente, l’interesse al rispetto della concorrenza e alla efficienza del mercato. Sulla scia dell’orientamento interpretativo delle Sezioni Unite, la Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi su una questione fondata sulla pretesa nullità di un contratto quadro, dell’ordine di acquisto, della scheda informativa e del documento sui rischi in generale relativi all’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, in quanto sottoscritti dagli investitori ma privi della sottoscrizione del legale rappresentante, ha avvalorato il principio di diritto affermato dal Supremo Collegio.

Nello specifico, con sentenza n. 2716 del 2019, la Corte di Appello di Bologna ha affermato nuovamente che

il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D.lgs. 58/1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia ai cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario il cui consenso ben si può desumere colla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso sostenuti.

Di Alessandra D’Agostini, collaboratrice presso la cattedra di Diritto Commerciale e Mercati Finanziari del Prof. Lener, dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

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