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116 T.U.B – TITOLO VI – TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Parliamo oggi dell’Art. 116 del Testo Unico Bancario (D.lgs 385/93), in materia di obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali

Articolo 116 – Capo I – Operazioni e servizi bancari e finanziari

(PubblicitĂ )

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

1.bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori
che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore
sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli
automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari (1).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la
Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicitĂ , trasparenza e propaganda, da
osservare nell’attività di collocamento.

3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicitĂ ;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalitĂ  della
pubblicitĂ  e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per
il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’articolo 115 rendono nota la
disponibilitĂ  delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell’articolo 1336 del codice civile.

Fonte: TESTO UNICO BANCARIO (T.U.B.)

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