mercoledì, Maggio 15, 2024
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FALCIDIA DELL’IVA NELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO? LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ART.7, COM 1, III PERIODO DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, n. 3

La falcidiabilità dell’IVA all’interno delle procedure di sovraindebitamento, previste dalla Legge 3/2012, è il tema sottoposto all’attenzione della Corte Costituzionale dall’ordinanza depositata il 14 maggio 2018 (reg. ord. n. 171 del 2018) del Tribunale ordinario di Udine.

Come noto, il debito derivante dal mancato pagamento dell’IVA, che può essere inserito nei piani di ristrutturazione, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, prima dell’intervento della Corte, non poteva essere sottoposto a stralcio (LA C.D. FALCIDIA DEI DEBITI IVA)  

In sostanza, all’epoca della introduzione della norma censurata, i soggetti legittimati ad avvalersi delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012 ( sovraindebitamento), alla stessa stregua delle imprese fallibili, potevano proporre, ai creditori, in alternativa alla liquidazione complessiva del relativo patrimonio, un pagamento parziale in favore dei creditori privilegiati, purché nei limiti della capienza dei beni gravati.

Il credito privilegiato per IVA (assieme ad altre specifiche poste di credito di matrice tributaria, estranee al perimetro delimitato dall’oggetto del giudizio principale) faceva tuttavia eccezione a tale regola generale: andava infatti soddisfatto sempre per intero, essendo al più consentita una dilazione dei relativi tempi di adempimento.

Ebbene il Tribunale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“In ogni caso, con riguardo […] all’imposta sul valore aggiunto […], il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento “), limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto».

La Corte Costituzionale con decisione Depositata in cancelleria in data 29/11/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suindicata, limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto», rendendo possibile prevedere una soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati per IVA.

Di Antonio Suero, Suero&Partners, esperti in consulenza tecnico bancaria.

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