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La crisi delle banche Venete: absurda sunt vitanda

Il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017, convertito poi con Legge 31 luglio 2017, n.121, ha rotto gli schemi sino ad allora adottati per intervenire nelle crisi degli Istituti di Credito, tracciando le linee essenziali di una struttura operativa di risoluzione tanto originale quanto, per molti aspetti, ancora nebulosa.

La crisi dei due Istituti, proclamata dalla Banca Centrale Europea[1], della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., è stata infatti risolta, da un lato, mediante l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa di entrambi;

dall’altra, nella cessione di talune attività e passività delle due aziende bancarie, secondo le modalità concordate in un contratto di cessione concluso per accordo privato il 26 giugno 2017, alla Cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.a.[2], individuata e selezionata a seguito di una procedura aperta, trasparente e competitiva.

[1] In data 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in condizioni di dissesto;

in pari data il Comitato Unico di Risoluzione, chiamato a valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD), è giunta ad escluderli, non sussistendo in particolare il requisito dell’interesse pubblico.

Di conseguenza, aderendo alle regole della UE, lo Stato italiano è stato chiamato ad applicare le procedure di insolvenza per le crisi bancarie previste nel nostro ordinamento.

Il Governo ha perciò ritenuto necessario applicare la normativa del Testo Unico Bancario che prevede l’avviso della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata delle crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza;

in data 24 giugno 2017 l’Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due Banche, approvato dalla Commissione il successivo 25 giugno 2017 (cfr anche Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca, D.L. 99/A.C. 4565, Documentazione per l’esame di Progetti di Legge, Senato Della Repubblica).

[2] Sulla base del primo comma dell’ art. 3 del D.L. 99/2017, infatti,  «I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi.

Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.

Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile:

a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività».

Viene perciò demandato ai Commissari Liquidatori, di procedere alla cessione di cui all’art. 3 “in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuati ai sensi dell’art.3 comma 3. Con l’offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell’offerta stessa”: i Commissari Liquidatori sono stati, in tal senso, investiti quali commissari ad acta, poiché incaricati ex lege di procedere alla conclusione del contratto di cessione, secondo “l’offerta vincolante” già presentata in sede di trattative da un soggetto terzo, non menzionato tuttavia nel decreto legge, ma che verrà individuato poi, ovvero il giorno successivo, in Intesa Sanpaolo, sottoscrittore del contratto di cessione di data 26.06.2017.

Inoltre, la procedura si è singolarmente articolata nella cessione alla SGA S.p.a. dei crediti classificati quali deteriorati; nonché di quelli successivamente (rispetto all’entrata in vigore del Decreto Legge 99/17) retrocessi dalla stessa Cessionaria Intesa Sanpaolo: il meccanismo di cessione a SGA è stato poi più rigorosamente tracciato dal Decreto Ministeriale del 22.02.2018, che così sviluppa la previsione di cui all’ art. 5 del Decreto[1].L’eccezionalità della manovra normativa in commento è ulteriormente stressata dall’esclusione, rispetto all’oggetto di cessione, delle passività derivanti dalle negoziazioni in azioni ed obbligazioni subordinate dei due Istituti di Credito in bonis a danno degli investitori clienti delle due Banche; così come la esclusione delle passività derivanti da atti o fatti accaduti prima della messa in liquidazione e non ancora oggetto di contenzioso.

La atipicità del meccanismo d’intervento ora sintetizzato si presenta ulteriormente nebulosa laddove si analizzi il contratto di cessione già previsto dal Decreto Legge 99/17: l’accordo privato contiene, infatti, numerosi tratti di incertezza, così già offrendo pungolanti spunti ai dibattiti dottrinari e giurisprudenziali che verosimilmente saranno destinati a proseguire ancora per lungo tempo.

Si intende, pertanto, focalizzare l’attenzione sull’inesatto ed incerto perimetro delle aziende bancarie cedute, indugiando sugli snodi ermeneutici che presentano maggiori profili di criticità, commentandone le incongruenze: per tentare, infine, di comprendere se le crisi economiche e, sub specie, bancarie, possano legittimamente pregiudicare i diritti dei privati terzi e forse travalicare i tracciati costituzionali a presidio della fiducia nel risparmio e della giustizia sostanziale.

[1] Il meccanismo della retrocessione è previsto dall’art. 5 del D.LO.99/17, che così dispone:

      1. Il contratto di cessione puo’ prevedere che il cessionario possa, secondo le modalita’ e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
      2. a) partecipazioni detenute da societa’ che, all’avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonche’ i crediti di dette societa’ classificati come attivita’ deteriorate;
      3. b) crediti ad alto rischio non classificati come attivita’ deteriorate, entro tre anni dalla cessione.
      4. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l’articolo 3, comma 2.
      5. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, cosi’ come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passivita’ restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi. »

Articolo redatto da Avv. Erika CACCIATORE.

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