mercoledì, Ottobre 16, 2024
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L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali

Un breve saggio di avv. Pierpaolo Longo finalizzato a stimolare l’intelletto di quel giurista che, soprattutto in questi tempi, tra cronaca nera e speranze di ritorno alla piena normalità della vita sociale e degli affari, rischia di restare assopito.

In un contesto storico-sociale caratterizzato da un rallentamento (se non blocco) degli affari e delle economie di scala a causa della diffusione del Covid-19, il Legislatore italiano ha tessuto una trama normativa “speciale” che ambisce, almeno nelle intenzioni, a fornire al Paese una tutela rinforzata, immediata ed incisiva. E’ sufficiente volgere lo sguardo alla premessa di cui alla Relazione illustrativa del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) (per brevità, nel prosieguo, “DL Cura Italia”) per avere contezza del fine ultimo di tale intervento: evitare che la caduta temporanea del PIL abbia effetti permanenti, travolgendo le attività produttive – alcune delle quali costituiscono l’ossatura dell’economia italiana – e disperdendo il capitale umano.

Oltre alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, del lavoro e oltre alle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese, il Titolo V, Capo I del DL Cura Italia contempla «Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19» disciplinando, tra le altre cose, i ritardi o gli inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (art. 91, comma 1). Più specificamente, la richiamata disposizione normativa ha inserito, all’art. 3 D.L. n. 6/2020, il comma 6-bis prevedendo che «Il rispetto delle misure di contenimento [1] di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Il primo pensiero che muove il giurista illuminato è il seguente: qual è il favor che una determinata norma, in un particolare momento storico-sociale, inserisce su una solida disciplina secolare? Per provare a rispondere a tale interrogativo, evidenziando eventuali vizi ed incongruenze, ma anche per apprezzarne la portata, riteniamo utile rispolverare gli antichi scaffali ed effettuare un tuffo nella prima dottrina, quella più cristallina, più ragionata e (in gran parte dei casi) non inquinata dalle spinte centripete della funzione governativa; illustrando, a seguire (ed in modo altrettanto sintetico), le sfumature giurisprudenziali che, dagli albori delle varie teorie e sino ai nostri giorni, hanno regolato, in tema di inadempimento, le controversie emerse nel mondo degli affari.

Non volendo ambire ad effettuare un esaustivo esame del tema, preferiamo rendere, invece, un breve saggio finalizzato a stimolare l’intelletto di quel giurista che, soprattutto in questi tempi, tra cronaca nera e speranze di ritorno alla piena normalità della vita sociale e degli affari, rischia di restare assopito.


[1] Per consentire sin da subito una panoramica completa delle misure di cui si discute e, soprattutto, per apprezzare le conseguenze della disciplina di cui all’art. 91 DL Cura Italia, si tenga presente che l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 6/20 le elenca espressamente: a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area “protetta” (inizialmente delimitata dalle c.d. zone rosse, poi estesa all’intero territorio nazionale); b) divieto di accesso al Comune o area “protetta”; c) sospensione delle manifestazioni e delle riunioni in luoghi pubblici; d) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e afferenti l’istruzione da quella elementare a quella universitaria; e) sospensione dei servizi destinati alla cultura (musei, biblioteche); f) sospensione dei viaggi di istruzione; g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale; h) quarantena con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno avuto contatti accertati con soggetti infetti; i) obbligo, per coloro che entrano nel territorio nazionale, di comunicare tale circostanza alle Autorità preposte; j) chiusura di tutte le attività commerciali con salvezza degli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità; k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici; l) previsione di particolari dotazioni e misure di sicurezza per coloro che accedono ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali; m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto merci e persone e dei servizi di trasporto pubblico locale; n) sospensione dell’attività lavorativa per le imprese, salvo quelle esercenti servizi essenziali e da svolgere con modalità domiciliari (smart working); o) sospensione e limitazione delle attività lavorative nel Comune o nell’area “protetta”. Per facilità, nel prosieguo tutte queste misure verranno definite “Misure di contenimento”.

Di avv. Pierpaolo Longo

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