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OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER I PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO E SANZIONI DI CUI ALL’ART 53 D.LGS 165 DEL 2001

Incompatibilità ed attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari.

La disciplina relativa alle attività extraistituzionali e alle incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 56 a 65, della Legge 662/96, dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/01, nonché dall’articolo 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010 (cd “legge Gelmini”) e da ultimo,  dall’art 60 n. 3/1957.

In particolare, l’art 60 D.P.R. n. 3/1957, PREVEDE l’incompatibilità assoluta del servizio con:

1) L’esercizio del commercio e dell’industria;

2) L’esercizio della professione;

3) L’assunzione di altri impieghi alle dipendenze di privati o accettazione di cariche in società.

I professori universitari possono derogare a tale divieto, esercitando parallelamente il ruolo di docenti e di libero professionisti, sottoscrivendo un modulo di opzione per il regime a tempo definito.

L’art 11 del D.P.R.  n. 382/1980, come già anticipato, consente ai professori universitari a tempo definito, ai sensi del co 4 lett. b, “lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti”.

L’opzione per un regime soggetto all’esclusiva (tempo pieno) o no (tempo definito) diviene opponibile a terzi solo a seguito di assegnazione ad un regime o ad un altro attraverso un provvedimento amministrativo (decreto rettoriale), che diviene efficace rispetto ai terzi attraverso comunicazione all’ordine professionale competente.

Il sistema sanzionatorio disegnato dall’articolo 53, commi 7 – 9, d.lgs. 165/2001, in riferimento alle violazioni della disciplina sulle attività autorizzabili, individua tre soggetti nei confronti dei quali si vengono a costituire responsabilità sanzionabili: il dipendente, il terzo (soggetto privato o ente pubblico economico) che ha conferito incarichi non autorizzati, il funzionario responsabile del procedimento di autorizzazione.

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati che conferiscono incarichi a personale dipendente dalla p.a. senza preventiva autorizzazione sono soggetti a sanzioni pecuniarie pari al doppio del compenso corrisposto al dipendente. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di finanza (art. 53, comma 9, d.lgs. 165/2001).

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati che conferiscono incarichi a personale dipendente dalla p.a. senza preventiva autorizzazione sono soggetti a sanzioni pecuniarie pari al doppio del compenso corrisposto al dipendente. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di finanza (art. 53, comma 9, d.lgs. 165/2001).

I terzi che si vedono corrispondere tali sanzioni possono difendersi agevolmente presentando delle contestazioni all’agenzia delle entrate competente. Finora ottime risposte sul punto da parte delle direzioni provinciali di Roma, Arezzo, Napoli dove le argomentazioni promosse hanno consentito di ottenere annullamento della sanzione, facendo valere inadempimenti nelle comunicazioni operati dall’università.

Di Valentina Augello, avvocato dello Studio Legale Lepore, Associazione Professionale

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