mercoledì, Ottobre 16, 2024
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DERIVATI: ORDINANZA TRIBUNALE DI BRESCIA

Una ordinanza del Tribunale di Brescia indica alla banca i criteri per la restituzione in via bonaria, evitando all’investitore spese CTU.

Concluso l’accordo tra le parti in un giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, nell’ambito del quale il giudice, riscontrata la violazione dell’obbligo di forma scritta del contratto ai sensi dell’art. 23 TUF in un rapporto di swap, ha invitato le parti alla conciliazione ai sensi dell’art. 185 CPC, indicando alla banca i criteri per calcolare gli importi da restituire all’investitore, evitando così alle parti di dover sostenere spese di CTU.

La violazione dell’art. 23 TUF è stata così sanzionata per tutto il periodo in cui gli scambi di flussi sono stati realizzati in assenza di un’accordo quadro, sollevando la banca solo dagli obblighi restitutori insorti successivamente al rinnovo del contratto, (avvenuto contestualmente alla cessione del rapporto ad un soggetto terzo).

Di Valentina Augello, avvocato dello Studio Legale Lepore, Associazione Professionale

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