mercoledì, Maggio 15, 2024
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Tribunale di Bari. Un altro esempio di corretta interpretazione della Legge

Commento all’Ordinanza Trib. Bari 20.4.2020 a cura di Studio Lepore – Associazione Professionale.

Sulla scia di altre numerose precedenti pronunce giudiziali, il Tribunale di Bari, cui coerentemente fa eco la stessa Corte d’Appello pugliese, con Ordinanza cautelare del 20/4/2020, resa in seno ad una procedura esecutiva immobiliare, ha ribadito un concetto giuridicamente fondamentale ed incontrovertibile – se non fosse che, altri Giudici, per casi analoghi, tendono ad una interpretazione dello stesso concetto invero incoerente e modellata su questioni che, invece, dovrebbero ritenersi marginali – ovvero il principio che, se l’interesse di mora, stabilito in un dato contratto di finanziamento, lo sia in misura numerica uguale al tasso soglia riferibile alla stessa tipologia contrattuale, detto tasso è di per sé usurario, in quanto sono da aggiungersi percentualmente – come peraltro prevede la norma del codice penale – le spese di istruttoria, le spese di perizia e di assicurazione che, inevitabilmente, farebbero superare lo sbarramento della soglia usuraria voluta dallo Stato.

E ciò senza che si possa fare ricorso all’escamotage della maggiorazione del 2.1% creata dalla Banca d’Italia in uno dei suoi propri voli di fantasia. Col risultato che al tasso di interesse di mora superiore al tasso soglia usura si applica la sanzione dell’art. 1815, 2° comma c.c., ovvero l’azzeramento di tutti gli interessi pattuiti in contratto, dovendosi restituire il solo capitale finanziato.

A cura di Studio Lepore – Associazione Professionale.

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