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Assembramento dei soci e distanziamento delle persone (ovvero: le assemblee di Società ai tempi del coronavirus)

Il tema delle assemblee di Società verrà affrontato nel sesto appuntamento con il Talk di AS Finanza&Consumo “Diritto all’aperitivo: dialoghi tra saperi dentro l’emergenza” giovedì 28 maggio alle ore 18.

L’articolo 106 del decreto Cura Italia ha dettato norme di emergenza per lo svolgimento delle assemblee delle società al fine di garantire il distanziamento sociale anche in casi come questi, che comportano per definizione un assembramento. Si tratta, ovviamente, di norme eccezionali – con tutto ciò che ne consegue in punto di interpretazione – che prevalgono sulle disposizioni di legge ordinaria e dello statuto, anche se è stato giustamente osservato che in futuro l’utilizzo della tecnologia per lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali si affermerà sempre più sia a livello normativo che di prassi statutaria (v. Marchetti-Ventoruzzo sul Corriere della sera del 30 marzo 2020).

In effetti, gli interventi del Cura Italia non hanno molto di rivoluzionario, ma si limitano per lo più ad estendere in maniera generalizzata e fino al 31 luglio 2020 (data fino alla quale è stata dichiarata l’emergenza Coronavirus, o l’eventuale successiva nel non auspicato caso di proroga: così il comma 7) istituti del diritto societario generale che consentono di derogare ai tradizionali criteri di unità di tempo, di luogo e di spazio per le riunioni degli organi sociali.

Per prima cosa, si consente una maggiore elasticità sui tempi di convocazione e svolgimento dell’assemblea annuale, che può essere convocata fino a 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell’esercizio in deroga sia al codice civile che allo statuto, con la conseguenza che le convocazioni successive alla prima potrebbero protrarsi fino alla fine di luglio (Irrera). Ciononostante, dal monitoraggio effettuato da Assonime sulla prassi delle società quotate (http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News270320.aspx) risulta che, su 216 società quotate nei listini di Borsa Italiana, 66 hanno spostato in avanti la data inizialmente prevista, 19 hanno comunicato tale intenzione e 109 hanno confermato la data, alcune riservandosi la possibilità di un differimento.

In secondo luogo, si consente a tutte le società di capitali e cooperative (ma anche ad associazioni e fondazioni, come aggiunto in sede di conversione) di sostituire la celebrazione in presenza dell’assemblea con modalità di intervento e di voto che attenuano o escludono la collegialità, peraltro già conosciute dalla legislazione generale o di settore, quali il voto elettronico o per corrispondenza ovvero l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione; per le s.r.l., si può decidere mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto anche in mancanza di apposita previsione dell’atto costitutivo ed anche nei casi in cui si dovrebbe decidere in forma assembleare (questo il senso dell’espressa deroga al quarto comma dell’art. 2479 c.c.). La collegialità è poi definitivamente accantonata dalla possibilità che l’assemblea si svolga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione che assicurino l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del voto, senza neppure bisogno che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio, quando è richiesta la sua presenza).

Le società a larga base sociale quali quotate, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono avvalersi dell’istituto del rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto (art. 135-undecies del t.u.f.), anche in via esclusiva (sul punto v. lo speciale di Consob in http://www.consob.it/web/area-pubblica/covid-19-consob).

Caratteristica comune di tutte le ipotesi sopra elencate è che la decisione su quale metodo non assembleare scegliere è rimessa in definitiva all’organo amministrativo e può essere assunta anche a prescindere da quanto previsto sul punto dagli statuti. A prescindere dalle innumerevoli implicazioni pratiche che la prassi societaria e notarile è chiamata in queste settimane a dirimere (si vedano, ad esempio, le massime n. 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano, in https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx, e le Q&A stilate da Assonime e pubblicate il 5 maggio 2020, in http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx), questo appare l’aspetto veramente centrale della legislazione di emergenza, ossia l’ulteriore spostamento del baricentro decisionale in capo all’organo amministrativo, persino in società il cui modello tipologico ancora salvaguardava il dogma della sovranità assembleare (penso soprattutto alle cooperative, ma anche ai poteri dei soci nella s.r.l.). Più che un sovrano in esilio, come scriveva Rescio nel 2004 all’indomani della riforma societaria, è forse il caso di chiedersi se esso non sia stato definitivamente deposto e sostituito da un nuovo potere, che è poi in definitiva quello dei managers.

Di Francesco Casale, Professore di diritto commerciale dell’Università di Camerino, avvocato.

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Rivedi il Talk https://www.asfinanza.com/le-assemblee-di-societa-durante-e-dopo-lemergenza/

Vedi anche https://www.asfinanza.com/emergenza-sanitaria-covid-19-possibili-ricadute-sulla-responsabilita-degli-enti-per-gli-illeciti-amministrativi-dipendenti-da-reato-ex-d-lgs-231-2001/

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