sabato, Luglio 27, 2024
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Fideiussioni e termine ex art. 1957 Codice civile

Il tema delle fideiussioni è costantemente dibattuto nelle aule dei Tribunali e spesso è oggetto di pronunce da parte della Corte di Cassazione.

É innegabile l’attualità del tema delle fideiussioni, ma spesso una cattiva lettura delle sentenze o una eccessiva superficialità nell’individuare il principio di massima che emerge dalle stesse, porta a creare dei “falsi miti” ed a diffondere idee errate.

Basta fare un rapido giro su internet per individuare articoli, commenti e link che trattano il tema della “scadenza delle fideiussioni” spesso lanciando false speranze in chi magari anni fa ha firmato una fideiussione ed ora cerca un possibile appiglio per liberarsi dall’obbligazione che ne deriva.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Il punto di partenza è l’ art. 1957 c.c. che afferma che

il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza.

Ciò vuol dire che, una volta scaduta l’obbligazione principale, quella garantita per intenderci, il creditore che sia rimasto insoddisfatto avrà l’onere di attivarsi per il recupero del suo credito e dovrà farlo inderogabilmente entro 6 mesi. E’ un termine previsto a pena di decadenza.

L’inerzia del creditore comporta conseguenze molto gravi perché il creditore che non attiva tempestivamente gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l’adempimento dal fideiussore.

Il legislatore è rimasto piuttosto generico nel parlare di “istanze” ma è intervenuta con il passare del tempo l’interpretazione della Suprema Corte a fare chiarezza, ponendo quello che ormai è un punto fermo in tal materia: l’istanza del creditore deve essere obbligatoriamente di tipo “giudiziale”.

Nello specifico deve intendersi per “istanza”, “ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito” e quindi sono idonee tutte le forme di tutela giurisdizionale del diritto di credito, come ad esempio un pignoramento, un ricorso per decreto ingiuntivo.

Se ne deduce che non sono invece idonee ad impedire la decadenza tutte quelle azioni o istanze di natura stragiudiziale, come ad esempio i solleciti di pagamento o anche il cd atto di precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione forzata (Cass. n. 1724/2016, Cass. n° 6823/2001).

Tra l’altro l’istanza giudiziale, come sopra delineata, proposta contro il debitore interrompe ex lege anche la prescrizione nei confronti del fideiussore (art. 1957, 4° comma, c.c.).

Ciò chiarito, dobbiamo fare alcune precisazioni, per non rischiare di illuderci di esserci liberati dall’obbligazione fideiussoria quando in realtà siamo ancora vincolati.

Dies a quo
Da quando decorre il termine dei 6 mesi?

Un primo errore può derivare dal calcolo, o meglio dall’individuazione del giorno a partire dal quale iniziare a contare i fatidici 6 mesi.

Costante giurisprudenza sostiene che il dies a quo è quello di scadenza del rapporto principale, aderendo al principio generale in tema di prescrizione e decadenza secondo il quale gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Occorre quindi individuare la scadenza esatta del rapporto obbligatorio principale.

Cosa accade però se sono previste delle scadenze periodiche?
Ebbene se le suddette scadenze hanno un rilevante grado di autonomia, tale da potersi considerare esigibile quel singolo pagamento prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva, il “dies a quo“, per calcolare il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c. c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto (si veda ad esempio Cass. n. 15902/2014, Cass. 117595/2002 che tratta di un rapporto di locazione con canone annuo).

Quando invece il debito è da considerarsi come autonomo ed unitario, considerandosi le rate soltanto una modalità di pagamento concessa al debitore per agevolarlo, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell’ultima rata. E’ il caso classico del mutuo.

Estensione della garanzia
Altra questione di grande rilievo è quella che riguarda la frequente deroga all’ art. 1957 c.c. che

deriva implicitamente dal contratto di fideiussione stesso.
Infatti molto spesso il fideiussore si impegna a garantire “senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale”.
Da questo impegno estensivo, la Corte di Cassazione fa derivare un’implicita deroga alla regola indicata dall’art. 1957 c.c. (tra le tante cfr. Cass. 9455/2012).

Identica situazione si verifica quando nel contratto il fideiussore prevede che l’obbligazione si estende “sino all’integrale adempimento” e non soltanto quindi fino alla scadenza dell’obbligazione principale (tra le tante cfr. Cass. n. 16836/2015).

Non c’è alcun divieto, infatti, per le parti di prevedere una maggiore estensione dell’efficacia della fideiussione rispetto a quella fissata ordinariamente dalla legge.

Esclusione della decadenza
Infine, è frequente anche il caso di esplicita esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 c.c..

Come ha chiaramente affermato la Suprema Corte

la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti (tra le tante cfr. Cass. 394/2006, Cass 14089/2005)

In conseguenza di questa espressa esclusione, in sostanza, la fideiussione si estingue soltanto all’estinguersi del debito garantito.

In conclusione, quando si tratta di materie tecniche come quelle della prescrizione, della decadenza, delle fideiussioni ed in generale dei contratti, è sbagliato giungere a conclusioni affrettate, spinti da ciò che si legge su siti internet non autorevoli.

Soprattutto, è sempre conveniente farsi assistere da professionisti del settore che sapranno individuare il modo migliore per la tutela della specifica situazione concreta.

Di avv. Alessio Fiaschi, Studio Legale Alessio Fiacchi.

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