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Le procedure alternative di risoluzione delle controversie e l’ABF

L’Arbitro Bancario Finanziario (meglio noto con l’acronimo ABF) fa parte dei cosiddetti organismi di ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION).

Gli organismi ADR, iscritti in un apposito elenco curato dal Ministero dello Sviluppo Economico, offrono procedure alternative di risoluzione delle controversie che possono insorgere tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi, nel nostro caso, di controversie tra cittadini e banche o altri intermediari in materia di operazioni o servizi bancari e finanziari.

Le procedure di ADR sono state introdotte nel nostro ordinamento mediante il Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130 recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)” e si suddividono in ADR non aggiudicativi, quali la negoziazione e la mediazione, e gli ADR aggiudicativi come l’arbitrato.

Tali sistemi meritano una menzione speciale in quanto consentono di offrire una forma di tutela più semplice, rapida, efficace, ma soprattutto alternativa al ricorso al giudice ordinario.

Come affermato poc’anzi, tra gli organismi di ADR figura anche L’ABF.

Quest’ultimo è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario, il quale dispone che “Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela”.

I criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie sono stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito al Risparmio, il quale, tuttavia, ha affidato alla Banca D’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nelle sue decisioni rispetto alla Banca D’Italia e ha competenza prevalentemente nelle controversie che vedono opponenti le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario, i confidi di cui all’art. 112 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di Banco Posta ai loro clienti, in materia di servizi bancari, finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Il ricorso all’ABF presenta molteplici vantaggi per il cittadino. Innanzitutto, per attivare la procedura non è necessaria l’assistenza legale o di altri professionisti, ma è, tuttavia, obbligatorio che il cliente abbia inoltrato un reclamo scritto all’intermediario sulla medesima questione e che quest’ultimo non abbia risposto entro 30 giorno o abbia fornito una risposta insoddisfacente.

In secondo luogo, esso viene deciso esclusivamente sulla base della documentazione presentata da entrambe le parti.

Infine, si ottengono benefici in termini di diminuzione dei costi e di riduzione dei tempi di risposta e di definizione del contenzioso, il quale deve concludersi entro 270 giorni dalla sua attivazione.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice, ma vengono rispettate nella quasi totalità dei casi, poiché, qualora l’intermediario non si attenga a quanto stabilito nella decisione, la notizia dell’inottemperanza viene resa pubblica.

Inoltre, non trattandosi di sentenze, permane la possibilità per entrambe le parti, in caso di insoddisfazione, di rivolgersi al giudice.

Autore: Dott.sa Grazioli Giorgiana – esperta in Tutela del Consumatore con master in “Diritto della concorrenza e innovazione ” alla LUISS

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