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Risparmiatori colpiti dal crak: responsabilità Consob, Banca d’Italia, Enti ponte e Società di Revisione

La sentenza del tribunale di Ancona n. 331 del 2019 analizza molte tra le questioni più dibattute in tema di risparmio tradito. Innanzitutto la responsabilità Consob e Banca d’Italia per omessa vigilanza.

Il tribunale di Ancona, discostandosi dall’indirizzo delle Sezioni Unite del 29 luglio 2005 n. 15916, afferma la giurisdizione amministrativa, accogliendo l’interpretazione della Cass. 6738/16 che ha ritenuto di rinvenire nell’art 133 del Codice del Processo Amministrativo la preferenza manifestata dal legislatore in tale direzione.

La sentenza, inoltre, aderendo all’interpretazione della Corte meneghina (sent. 917/19) accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Ubi Banca e dell’ente ponte. Accoglie, invece, la domanda risarcitoria promossa nei confronti della società di revisione legale incaricata (ai sensi dell’articolo 96 tuf) di certificare i bilanci, sulla cui base sono indicate le inesatte informazioni del prospetto. Infatti ex art 96 tuf il parere negativo dei revisori rende impossibile effetture l’offerta e negoziare strumenti finanziari emessi da soggetti a rischio default.

Di Valentina Augello, Avvocato presso Studio Legale Lepore – Associazione Professionale

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