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SUPERBONUS 110%: DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LA NUOVA CILA.

NESSUNA REVOCA DEL BONUS ANCHE CON ABUSI EDILIZI.

Articolo del Dott. Massimo Forte - Componente del Centro Studi di Accademia Forense - Componente Commissione Giovani C.O.A

Il c.d. Superbonus 110%, disciplinato per la prima volta nel Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020, convertito in L. n.77/2020), è stato interessato da plurime modifiche normative, tra cui si ricorda il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), il D.L. n. 59/2021 e da ultimo il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), che ne hanno ampliato il raggio di azione, chiarendone gli aspetti applicativi e, da ultimo, favorendone una più agevole esecuzione.

L’attenzione nazionale ed europea sul tema è quanto mai elevata. Lo testimoniano anche le ingenti risorse ad esso destinate dal Recovery Fund e dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in una logica di riqualificazione energetica e di valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano, nonché di prevenzione del rischio sismico. Con l’approvazione del PNRR giunta dal Consiglio Europeo lo scorso 13 luglio, le proroghe del Superbonus al 2022, nonché l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura, ora possono dirsi definitive. Tuttavia, già è in discussione un’ulteriore proroga al 2023 da attuare nella prossima Legge di Bilancio.

Attualmente, l’agevolazione fiscale concessa dal Superbonus consiste nell’elevazione al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute (e rimaste a carico del contribuente) dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 (L.n. 178 del 2020), originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tale termine, peraltro, beneficia di un’ulteriore estensione di sei mesi esclusivamente a vantaggio degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e per gli interventi condominiali, condotti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, per i quali alla data del 30 giugno 2020 è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (Comma 8 bis dell’art. 119 del D.L. n.34/2020).

La detrazione così spettante dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi. Come noto, diversamente, il contribuente potrà optare per il c.d. “sconto in fattura”, fino alla concorrenza massima dell’importo, ovvero, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante .

Tra le novità di maggior interesse da ultimo introdotte, in conformità a quanto dettato dal PNRR, soprattutto in tema di rimozione degli ostacoli burocratici, è rappresentata dalle modifiche introdotte dal “Decreto Semplificazioni”. (D.L. n. 77 del 2021, convertito in L. n. 108 del 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26)

In particolare, l’art. 33 del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto il comma 13-ter all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, semplifica l’accesso alla disciplina del superbonus prevedendo che attraverso la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) sia possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili più datati, invece, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967 e non sarà più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile.

Inoltre, quale ulteriore semplificazione, si è provveduto a coniare un modulo CILA unificato, valido su scala nazionale, al fine di scongiurare preventivamente eventuali discrepanze regionali. Il modulo della Cila può essere scaricato dal 5 agosto direttamente dal sito della Funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it) in formato pdf e va compilato in tutte le sue parti. Per facilitare la compilazione, è peraltro inclusa una tabella riepilogativa degli allegati che illustra i casi di lavori più complessi.

Per gli interventi che accedono al Superbonus 110%, è stato pertanto superato l’ostacolo che ne ha rallentato sino ad ora l’applicazione, ovvero, l’accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia. Nel solo mese di agosto 2021, grazie alla semplificazione apportata, si stima un incremento delle richieste relative al Superbonus nella misura del 45%, pari 32 mila nuovi interventi (Report dell’ENEA “Statistiche super ecobonus 110%”).

La novità normativa, in particolare, interviene su tre principali aspetti: il titolo edilizio, lo stato legittimo e la decadenza delle detrazioni fiscali. Viene innanzitutto previsto che tutti gli interventi, ad eccezione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, siano definiti quali interventi di manutenzione straordinaria. Su quest’ultimi, pertanto, l’intervento (ed il relativo bonus fiscale) potrà essere avviato mediante la presentazione della CILA semplificata, senza dover più accertare lo stato legittimo dell’immobile (dal 5 agosto 2021, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, è disponibile la modulistica CILA, unificata a livello nazionale, approvata dalla Conferenza Unificata dell’ANCI). Ma v’è di più. Il bonus fiscale fruito su immobili con abusi edilizi, con tale riforma, godrebbe di una sorta di immunità dal rischio di sanzioni previste dall’art. 49 del D.p.r. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia). In particolare, la presenza di pregressi abusi edilizi non pone più a rischio la fruizione del bonus.

Sarà, al contrario, sufficiente la presentazione della Cila semplificata, priva cioè della ricostruzione dei precedenti titoli edilizi, per assicurarsi la percezione dei benefici fiscali. Nello specifico, la presentazione della CILA esenterà dall’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rimanendo necessaria la sola attestazione degli estremi del titolo abilitativo relativo alla costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.

I soli casi di revoca del Superbonus 110%, esplicati al comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. n.34/2020 (convertito con modificazioni in L. n.77/2020), sono: la mancata presentazione della CILA, gli interventi realizzati in difformità dalla stessa, l’assenza della dichiarazione dei dati attestanti che il fabbricato non sia totalmente abusivo e che venga dichiarato il falso nelle attestazioni. Le novità introdotte quietano le incertezze dei proprietari con riguardo alla cronologia delle diverse autorizzazioni ed i relativi timori circa il recupero del credito fiscale da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Anche i tecnici asseveratori, dal canto loro, godono di una più diluita responsabilità, vedendosi esonerati dal ricostruire i passaggi dei vari titoli abilitativi dal 1967 in poi.

Restano tuttavia alcuni dubbi da chiarire destati dal comma 13- quater dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, secondo cui resterebbe impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. In altri termini, l’Amministrazione manterrebbe integri i propri poteri di accertamento sulla sola legittimità dell’immobile soggetto a Superbonus 110%.

Sembrerebbe, pertanto, che ciò che conta è che l’immobile sia stato edificato legittimamente.

Conseguentemente, la presentazione di una CILA corretta, anche in costanza di eventuali abusi edilizi, non pregiudicherà la fruizione del beneficio fiscale. Con ciò, il legislatore ha sicuramente voluto evitare che dietro l’attuazione della disciplina sul bonus fiscale si celino gravi difformità di pianificazione e funzionali, relative altresì alle prestazioni minime degli immobili.

Si auspicano, pertanto, chiarimenti circa la locuzione introdotta al comma 13-quater appena richiamato “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, anche al fine di non vedere vanificati gli sforzi di semplificazione apportati dall’omonimo Decreto in commento. Una specificazione definitiva potrà infatti valorizzare le istanze di agevolazione dei processi burocratici, sino ad ora sollevate, e velocizzare finalmente la realizzazione delle opere previste dall’agevolazione fiscale.

La redazione di ASFinanza&Consumo.

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