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Bail-in e risoluzione delle crisi bancarie

Con il termine bail-in si intende il salvataggio dall’interno di una banca in crisi. In altri termini, la crisi è risolta mediante il coinvolgimento di risorse interne alla banca, cioè quelle di azionisti, obbligazionisti e correntisti. Il termine nasce in contrapposizione al bail-out, ossia al salvataggio con risorse esterne dello Stato e, in definitiva, dei contribuenti.

L’idea del bail-in nasce dopo lo shock finanziario del 2008, quando diversi istituti di credito in più parti del mondo furono salvati dall’intervento pubblico al fine di evitare il deflagrare di una crisi sistemica. Evitare o ridurre al minimo il coinvolgimento dello Stato poteva dirsi possibile soltanto trasferendo su altre categorie di soggetti, tra loro diversamente graduati, il rischio del salvataggio ed il relativo onere economico.

In Europa la filosofia del bail-in ha ispirato la direttiva 2014/59/UE, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), avente il più ampio obiettivo di creare un quadro europeo unitario per affrontare le crisi bancarie e garantire la stabilità del sistema creditizio e finanziario in un mercato sempre più integrato e interconnesso, prevenendo danni sistemici più ampi e, al contempo, minimizzando l’impiego di denaro pubblico se non per situazioni più gravi che richiedano una nazionalizzazione temporanea.

La risoluzione si applica alle banche, alle imprese di investimento e alle holding che detengono partecipazioni in esse che versano in situazioni di dissesto o di rischio di dissesto. Gli obiettivi della risoluzione sono di garantire la continuità delle funzioni essenziali, prevenire il contagio della crisi, ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico, tutelare i depositanti e gli investitori, i fondi e le attività dei clienti (art. 31 direttiva). Essa ha quali principi generali, tra gli altri (art. 34 direttiva), che gli azionisti sopportino per primi le perdite e, a seguire, i creditori (i.e. gli obbligazionisti) secondo un ordine ben preciso, che gli organi di amministrazione e l’alta dirigenza siano sostituiti da uno o più amministratori speciali (nella normativa italiana di attuazione, commissari speciali), che le persone fisiche e giuridiche responsabili del dissesto rispondano civilmente e penalmente per il loro operato, che siano interamente salvaguardati i depositi inferiori a 100.000 euro e che nessun creditore debba sostenere perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto in un’ordinaria procedura di insolvenza (principio del no creditor worse off).

La risoluzione può realizzarsi mediante diversi strumenti, anche combinati tra loro, quali la vendita sul mercato dell’attività d’impresa, il trasferimento degli assets ad un ente ponte, la separazione delle attività (con eventuale costituzione di una bad bank per i crediti di difficile riscossione) ed appunto il bail-in. Tra risoluzione e bail-in vi è dunque un rapporto di genere a specie, potendo la crisi bancaria essere affrontata anche con altri strumenti meno drastici.

Nell’ordinamento italiano, per uno strano paradosso dovuto ad una congiuntura politica ben nota, la direttiva BRRD, sebbene attuata con un discreto ritardo rispetto al termine ultimo del 31 dicembre 2014, fissato per il suo recepimento, ad opera dei decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, è stata applicata in anticipo quanto alla parte relativa al bail-in rispetto al termine ultimo per l’applicazione di questa parte di norme, fissato dalla direttiva al 1° gennaio 2016. Così, sabato 21 novembre 2015, a mercati chiusi, la Banca d’Italia, quale autorità nazionale competente ai sensi della direttiva BRRD, ha potuto disporre l’avvio delle procedure di risoluzione di quattro banche italiane di media grandezza (Cassa di risparmio di Chieti, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche). Le procedure in questione sono state ulteriormente velocizzate dal decreto legge n. 183 di domenica 22 novembre 2015, che ha costituito ex lege gli enti-ponte al fine di renderli operativi dalle ore 00.00 del successivo lunedì 23 novembre 2015.

Questa, in estrema sintesi, la cronaca. All’interprete e al pratico spetta ora di interrogarsi, avvalendosi dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, su quale sia, ad oggi, lo stato dell’arte circa la tutela dei diritti degli interessati. Più in generale, di armonizzare gli istituti della risoluzione bancaria nel sistema complessivo nonché rispetto alle soluzioni adottate in altri provvedimenti di diritto singolare varati dal legislatore italiano (ad esempio, i decreti legge sulle banche venete). Tutto ciò al fine ultimo di raccordare l’eterogeneo armamentario del diritto delle crisi bancarie con il nuovo impianto dettato dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Di Francesco Casale

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