sabato, Aprile 20, 2024
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Cessioni ex art. 58 TUB e prova della titolarità del credito in capo al cessionario

Sentenza n. 24798 Cassazione

Se banca (cedente) trasferisce un rapporto giuridico/credito ad un’altra banca o intermediario finanziario (cessionario), che assume conseguentemente la qualifica di nuovo creditore del debitore (ceduto), è necessario che il contenuto dell’avviso di cessione consenta di comprendere, senza incertezze, che pagando il nuovo creditore, effettivamente si ottenga la liberazione dal debito. Ecco perché il cessionario che promuove l’azione per conseguire il pagamento dal debitore, deve provare avere il diritto al versamento di somme in suo favore, depositando in atti il contratto di cessione o l’avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco

AS Finanza&Consumo

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