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COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

a cura di AGR Business Consulting, via Confalonieri 5 – Roma

CERCHIAMO DI VEDERE INSIEME DI CHE COSA SI TRATTA E PERCHÉ È COSI IMPORTANTE

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118 (testo in calce) che prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.

Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa..

Possono accedere sia imprenditori commerciali che agricoli, anche sotto la soglia di fallibilità, che versano in una condizione di squilibrio patrimoniale e che possono incorrere in uno stato di crisi o d’insolvenza, e addirittura anche le imprese che sono in uno stato di insolvenza reversibile. In sintesi, serve ad incentivare gli imprenditori ad attivare una alternativa stragiudiziale utile a prevenire una crisi, oppure a risanare l’azienda già in crisi, ed evitare di incorrere nelle procedure fallimentari.

Gli imprenditori potranno richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Cara registrasi avast free Jadi pro 2050

La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno ricevuto l’istanza di cui all’art. 2 del D.L. n. 118/2021.dllkit pro license key free

Alla luce della particolare delicatezza dell’incarico affidato all’esperto, l’art. 4 del D.L. n. 118/2021 prevede che debba essere soddisfatto il requisito dell’indipendenza.

In sede di conversione è stata aggiunta al comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 118/2021, la previsione in forza della quale chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

In conclusione, la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega:

  1. Ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
  2. Sostituire il termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
  3. Istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
  4. Dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
  5. Introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;
  6. Adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;
  7. Assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
  8. Nuovi obblighi per la nomina del Collegio Sindacale e revisori
  9. Recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea di «centro degli interessi principale del debitore»;
  10. Uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  11. Prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell’atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
  12. Riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;
  13. Armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dl datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Questo è lo stato dell’arte ad oggi di questo importantissimo D.L., vi terremo aggiornati sull’attuazione dello stesso.

Dalla redazione di ASFINANZA

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