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Corte di Giustizia Europea 11 settembre 2019

La Corte di Giustizia Europea, con una delibera nella causa C-383/18, in data 11/10/2019, si è pronunciata in materia di contratti di credito ai consumatori.

La questione, di cui si è occupata la Corte di Giustizia Europea Prima Sezione l’11 settembre 2019 concerne una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE).

Più nel dettaglio, la domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie che hanno visto opposti ben tre istituti di credito ad una società di diritto polacco che offre servizi ai consumatori.

Oggetto del contendere la conclusione di contratti di credito al consumo, i quali prevedevano il versamento di una commissione all’istituto bancario interessato, il cui importo, tuttavia, non dipendeva dalla durata del contratto stesso.

A seguito dell’estinzione anticipata dei contratti di credito, i consumatori hanno provveduto alla cessione dei diritti di credito che vantavano, in virtù appunto del rimborso anticipato, presso gli istituti di credito alla società polacca.

Quest’ultima, in qualità di cessionaria dei crediti, ha preteso dai tre istituti bancari “il rimborso di una parte dell’importo delle commissioni versate dai consumatori, maggiorata degli interessi di mora”.

Di fronte al rifiuto di accoglimento di tali richieste, la società ha presentato dinanzi al giudice del rinvio tre ricorsi volti all’ottenimento della condanna delle banche al pagamento di quanto preteso.

Gli istituti di credito hanno proposto opposizione contro le ordinanze di ingiunzione di pagamento.

La Corte di Giustizia Europea Prima Sezione 11 settembre 2019 si è quindi pronunciata:

Oggetto della pronuncia: Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, intitolato “Rimborso Anticipato”, il quale dispone quanto segue:

1.      Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

Il giudice del rinvio, pertanto, si chiede se, in caso di rimborso anticipato di un contratto di credito, la riduzione del costo totale del credito a cui ha diritto il consumatore includa anche quei costi che non dipendono dalla durata del contratto stesso.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in senso favorevole, ovvero ha statuito che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Nello specifico, la Corte ha evidenziato che 

la menzione della «restante durata del contratto», che compare all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata:

  • tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto,
  • quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”

Articolo di: Dott.sa Grazioli Giorgiana – esperta in Tutela del Consumatore con master in “Diritto della concorrenza e innovazione ” alla LUISS.

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