domenica, Ottobre 13, 2024
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La responsabilità da prospetto degli emittenti

Scommettere sul futuro di un’impresa: quali sono le regole del gioco? Che succede se la società su cui si scommette fornisce erronee informazioni come è accaduto nel caso di Banca Etruria? In che tipo di responsabilità incorre chi diffonde un falso prospetto informativo?

L’asimmetria informativa tra offerente/emittente e investitori/oblati che da sempre connota la sollecitazione al pubblico risparmio, genera obblighi informativi, primo tra tutti quello di pubblicare un prospetto informativo, volti a prevenire una posizione di superiorità informativa del proponente nei confronti degli investitori.

A tal riguardo, dal disposto di cui all’art. 94 TUF si evince che

Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto… L’emittente, l’offerente e l’eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.”

Per definizione, nel prospetto relativo ad una offerta al pubblico di vendita di valori mobiliari, la mancata redazione da parte degli emittenti di prospetti completi e veritieri di cui promuovono l’acquisto di titoli, genera una responsabilità risarcitoria.

Quest’ultima, da sempre, è stata oggetto di una diatriba dottrinale e giurisprudenziale che si è focalizzata intorno alla natura della responsabilità succitata, discutendo se la stessa dovesse qualificarsi come categoria dogmatica della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cc.) o contrattuale (art. 1218 cc.).

La distinzione non è di poco conto, dato che la responsabilità contrattuale sanziona l’inadempimento di una obbligazione, quale dovere verso un determinato soggetto (il creditore); di contro, la responsabilità extracontrattuale scaturisce invece dalla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa creditoria.

Nello specifico, la differenza tra le responsabilità succitate si riscontra sotto diversi profili; se la responsabilità contrattuale non download corel x6 full crack presuppone la capacità di intendere e di volere del debitore, quest’ultima è invece presupposto della responsabilità extracontrattuale; oltretutto, se nella responsabilità di cui all’art. 1218 cc. l’inadempimento non è dovuto a dolo, il debitore sarà tenuto a risarcire solo i danni prevedibili, a differenza dell’autore del fatto illecito che sarà invece tenuto a risarcire tutti i danni arrecati.

In aggiunta a quanto esposto, per definizione il creditore non ha l’onere di provare l’inadempimento (può solo allegarlo), mentre il danneggiato ha l’onere di provare tale fatto; in ultimo, se il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si prescrive nell’ordinario termine decennale, il diritto al risarcimento da illecito civile si prescrive di regola in cinque anni.

Sulla base di tali premesse con Sentenza del 30/01/2019, n. 2654, la Cassazione civile sez. I°, sembra aver sopito la diatriba richiamata, riprendendo un orientamento oramai stabilizzato nel tempo, che ha affermato la natura extracontrattuale della responsabilità da prospetto degli Emittenti, desumibile dal principio generale di cui all’articolo 2043 del cc.

Nello specifico, la Corte ha statuito che: “nella specie non si versa in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ma di responsabilità precontrattuale ascrivibile alla mancata osservanza di disposizioni di  legge (disciplina in tema di obblighi informativi) ed al più generale dovere del neminem laedere, desumibile dal principio generale di cui all’art. 2043 c.c., imputabile all’agente anche in solo caso di colpa, e non esclusa dal fatto che il contratto sia stato comunque concluso dall’acquirente delle azioni, male informato dal prospetto”.

“trattandosi di un complesso di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti.”

In conclusione, appare oramai definitivamente acquisito il dato secondo cui la responsabilità da prospetto degli emittenti è qualificabile come responsabilità precontrattuale ascrivibile nel più generale dovere del neminem laedere di cui all’art. 2043 del c.c., “trattandosi di un complesso di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti.”

Di Alessandra D’Agostini, collaboratrice presso la cattedra di Diritto Commerciale e Mercati Finanziari del Prof. Lener, dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

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