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Nullità delle convenzioni preposte relativamente agli interessi – un caso di applicazione della norma

Tribunale di Brindisi, sent. n. 74 del 15 gennaio 2020, est. Sales

Analizzando la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 74 del 15 gennaio 2020, est. Sales, è stato rilevato dal CTP la presenza di usura nella pattuizione del tasso di mora. Per sostenere questa tesi e le successive risoluzioni della sentenza si fa appello:

  • per la rilevazione degli interessi usurari all’art. 1 L.394/2000, infatti lo stesso dispone che “ ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento”
  • per la sanzione invece, nel momento in cui viene sanzionato il comportamento usurario o meglio la rilevazione usuraria delle convenzioni del tasso d’interesse collegate (tanto il tasso corrispettivo quanto il moratorio), alla L. 108 del ’96.

La legge 108/96 dispone che la natura usuraria delle convenzioni preposte in termini di tassi d’interesse, corrispettivo o moratorio, comportino la nullità delle stesse.

Pertanto, come si evidenzia nella sentenza,

(…) dalla ctu espletata risulta  che le somme restituite dalla parte mutuataria alla mutuante erano superiori a quelle che la seconda poteva pretendere in linea capitale (…) è infatti risultato che a tale data la parte mutuataria aveva corrisposto la somma in linea capitale di euro 77.014,52, nonché somme in linea interessi pari a euro 43.836,79, queste ultime sufficienti a coprire l’ulteriore credito scaduto in linea capitale pari a euro 9.754,56 con un eccedenza pari a 34.262,25 euro. Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione provvede all’accoglimento dell’opposizione e dichiara nullo il precetto (…)

Fissata la gratuità del mutuo per pattuizione usuraria dell’interesse moratorio, l’imputazione dei pagamenti rateali del contratto di mutuo, dovranno imputarsi esclusivamente ai pagamenti in linea capitale.

Per maggior dettaglio sulle argomentazioni evidenziate è possibile leggere qui la sentenza.

Di Giorgio Palombi, Suero&Partners.

Riproduzione riservata ©

Si veda anche https://www.asfinanza.com/contratto-di-swap-nullo/

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