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TAEG indicato in contratto difforme da quello ricalcolato secondo normativa

 Tribunale di Rimini, sent. n. 57/2020 del 23 gennaio 2020, est. Monaco.

In questa sentenza è stata evidenziato, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte del creditore, il normale procedimento di cognizione nell’ambito del contraddittorio instauratosi, nel quale lo stesso creditore ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria.

Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, ma il Giudice è stato chiamato a valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in “monitoria” (cfr. Cass. 7892/94 e Cass. 9708/94)

La difforme indicazione del TAEG contrattuale rispetto al TAEG calcolato come da prescrizioni normative, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento del contratto oggetto di causa ai tassi BOT, ex at. 117 TUB.

Infatti l’analisi delle prove stesse, esposte nella relazione tecnica del consulente tecnico, ha messo in luce come il decreto debba essere revocato considerati i calcoli ivi presenti del rapporto di dare.

Si legge nelle evidenze della relazione peritale del CTU……

Il TAEG esposto nei documenti contrattuali (3,754%), non è stato calcolato in conformità alle prescrizioni normative che, ove correttamente applicate, avrebbero portato ad un valore maggiore del parametro (4,7520%). Il ricalcolo del piano di ammortamento che ne è seguito, applicando il tasso sostitutivo ex art.117 TUB, ha portato a determinare gli interessi che avrebbe dovuto corrispondere l’opponente nella misura di € 1.128,01, in luogo di quelli effettivamente alla stessa addebitati per € 5.810,62, con una differenza ad essa favorevole di € 4.682,61.

Quindi nelle conclusioni ……

(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell’opposizione per i motivi di cui in narrativa, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte opponente, in via solidale, al pagamento in favore dell’opposta dell’importo di € 6.393,99 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo; spese di lite compensate; spese della ctu come da motivazione (…)

Per maggior dettaglio sulle argomentazioni evidenziate è possibile leggere qui la sentenza.

Di Giorgio Palombi, Suero&Partners.

Riproduzione riservata ©

Si veda anche https://www.asfinanza.com/nullita-delle-convenzioni-preposte-relativamente-agli-interessi-un-caso-di-applicazione-della-norma/

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