Il Decreto Legislativo n. 252/2005, nell’ottica di favorire la diffusione della previdenza integrativa, ha infatti introdotto specifiche forme di compensazione a beneficio delle imprese che non trattengono più il TFR in azienda.
Tali compensazioni si articolano in agevolazioni fiscali e riduzioni contributive, pensate per controbilanciare l’impatto finanziario derivante dal conferimento del TFR ai fondi pensione.
È prevista una deduzione dal reddito d’impresa pari:
- al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- al 6% per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti.
Le aziende che versano il TFR alla previdenza complementare beneficiano dell’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR, previsto dall’articolo 2 della Legge n. 297/1982.
L’esonero è pari allo:
- 0,20% della retribuzione annua;
- 0,40% per i lavoratori con qualifica di dirigente industriale,
ed è riconosciuto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.
Ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 203/2005, è prevista una riduzione degli oneri impropri, comunemente definiti contributi minori.
In particolare, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi alla Gestione prestazioni temporanee INPS (malattia, maternità, assegni familiari, ecc.), per ciascun lavoratore e nella stessa percentuale di TFR versato alla previdenza complementare, nella misura dello 0,28%.
Mancata rivalutazione del TFR accantonato in azienda
Il TFR conferito alla previdenza complementare non è soggetto alla rivalutazione prevista dall’articolo 2120 del Codice civile, pari a:
- 1,5% fisso annuo, più
- 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

