sabato, Aprile 20, 2024
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Emergenza sanitaria e crisi finanziaria: c’è bisogno di liquidità.

Tra incentivi alla cessione di crediti deteriorati e le distribuzioni in sede giudiziale. Due facce della stessa medaglia.

In questo clima di incertezza, di proroghe e di tentativi di ripartenza, è chiara solo la necessità per tutti gli operatori economici di attingere – in tempi rapidi e senza eccessivi costi – alla liquidità.

A parte il potenziamento dell’accesso al credito, che merita un capitolo a parte (motivo per cui la questione verrà affrontata separatamente), tra le misure di sostengo finanziario alle imprese per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus, vi è quella che prevede la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate (di seguito DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, anche se non iscritte a bilancio, nel caso in cui si cedano crediti deteriorati (c.d. NPL), ovvero crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti.
L’intervento consiste di anticipare come credito di imposta l’utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace riportabili, di cui altrimenti si sarebbe potuto usufruirne in periodi successivi e solo in caso di realizzo di un reddito imponibile (art. 55 “Decreto Cura Italia”).

Le imprese possono cedere i crediti deteriorati, ottenendo in cambio un credito di imposta che potrà essere utilizzato o ceduto a terzi.

Sono considerati deteriorati i crediti non incassati da oltre 90 giorni.

La cessione, nelle intenzioni dell’esecutivo, ha l’obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica.

I crediti cedibili possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.

Questo meccanismo consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa, in questo periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria.

In questo modo viene rispettata comunque la coerenza complessiva del sistema fiscale; infatti, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto al futuro dei componenti oggetto di trasformazione.

Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota riferita a perdite riportabili, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, e

«l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,

che alla data della cessione dei crediti non sono ancora stati computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, la norma stabilisce che può essere classificato inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. La disposizione in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società, che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La quota massima di Dta trasformabili in credito d’imposta è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Viene posto un limite di due miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di Dta trasformabili in credito d’imposta.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione non si applica a Società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto.

Sin qui, quanto – tra le altre cose- messo in campo dal Governo. Ma non è tutto.

Altri strumenti consentiranno di muovere milioni di risorse ferme, da investire per la ripartenza.

A parte gli interventi legislativi, diversi Tribunali, al fine di temperare gli effetti oltremodo negativi innescati dall’emergenza sanitaria sulle procedure esecutive e concorsuali, la cui stasi pregiudica una platea di professionisti, aziende e privati, hanno emesso provvedimenti al fine di favorire l’accelerazione delle operazioni di riparto e di distribuzione delle liquidità.

Con due circolari, il tribunale di Benevento e il tribunale di Bergamo (rispettivamente del 30 marzo e del 2 aprile), ma altre ne stanno seguendo, danno indicazione di distribuire prima e più possibile gli attivi delle procedure concorsuali e non bloccare le liquidazioni di compensi agli ausiliari di giustizia, benché il decorso dei termini fosse sospeso sino al 15 aprile  per l’effetto dell’art. 83 dl 18/2020. Le Circolari sollecitano attenzione e impegno da parte di tutti i professionisti incaricati a vario titolo, quali curatori, liquidatori, commissari straordinari delle procedure concorsuali a predisporre i piani di riparto e dare attuazione agli stessi, ma anche a liquidare i compensi dovuti ai professionisti ausiliari di giustizia.

Il tutto con modalità e strumenti che rispettino le prescrizioni sanitarie vigenti, ricorrendo, ove possibile, al c.d. smart working e comunque alle strumentazioni informatiche.

Il tempo ci dirà se questi strumenti possano portare un effettivo vantaggio al tessuto produttivo.

Di avv. Valeria Proto, Specialista Gestione e Recupero Crediti Bancari presso DoValue S.p.a.

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Vedi anche https://www.asfinanza.com/covid-19-e-crediti-deteriorati-non-performing-loans-quali-conseguenze/

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