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Pratiche commerciali ingannevoli: l’AGCM interviene a tutela dei consumatori

Dall’aumento dei prezzi ai farmaci miracolosi e tamponi istantanei per il coronavirus: l’AGCM interviene contro i comportamenti scorretti e ingannevoli nel commercio online.

In questo periodo di piena emergenza sanitaria non sono mancati comportamenti scorretti posti in essere da sedicenti professionisti e da note piattaforme di vendita online ai danni dei consumatori, in merito alla commercializzazione e vendita di prodotti e/o farmaci vantanti presunte proprietà o capacità di contrasto alla diffusione del virus o di dispositivi diagnostici da utilizzare a domicilio, anche da non esperti in materia di test diagnostici.

Ciò assume notevole rilevanza se si considera il fatto che, date le forti limitazioni alla circolazione personale, le forme di commercio si sono concentrate maggiormente sui siti di ecommerce.

Al fine di contrastare l’attuazione di fattispecie contrarie a quanto disposto dal Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM in breve) si è attivata tempestivamente, anche a fronte di numerose segnalazioni ad essa pervenute da parte delle associazioni dei consumatori e dei professionisti stessi, i quali lamentavano principalmente la diffusa presenza di claim pubblicitari relativi all’asserita efficacia in termini di protezione e/o contrasto alla diffusione del virus di prodotti igienico-sanitari (prodotti igienizzanti, disinfettanti per le mani, mascherine e altri prodotti igienico-sanitari e/o dispositivi medici) e, soprattutto, il considerevole aumento dei prezzi registrato nelle ultime settimane.

Difatti, sin dal 27 febbraio 2020, poco prima l’O.M.S. dichiarasse il Coronavirus pandemia, l’AGCM ha trasmesso una richiesta di informazioni alle principali piattaforme di e-commerce e siti di vendita online, esigendo chiarimenti in merito alle modalità da loro adottate nella commercializzazione di prodotti igienizzanti per le mani e di mascherine monouso per la protezione delle vie respiratorie, ciò al fine di impedire la diffusione di comunicazioni pubblicitarie e claim fuorvianti e di evitare l’aumento ingiustificato e sproporzionato dei prezzi di tali prodotti.

Da allora è iniziata una intesa attività di monitoraggio, che continua tuttora, mediante la quale l’AGCM ha adottato alcuni importanti provvedimenti.

Nel dettaglio, è stato disposto l’oscuramento dei siti https://farmaciamaschile.it e http://farmacia-generica.it, i quali offrivano in vendita alcuni medicinali, pur non disponendo della necessaria autorizzazione alla fornitura al pubblico online di tali prodotti, non essendo farmacisti o esercizi commerciali autorizzati; nonché del sito https://testcoronavirus.shop.it, il quale commercializzava un dispositivo medico di autodiagnosi del contagio, denominato “Rapid test COVID-19”, da utilizzare a domicilio da persone totalmente inesperte di test diagnostici.

L’AGCM ha altresì intimato l’eliminazione di qualsivoglia riferimento all’efficacia preventiva nei confronti del coronavirus dei prodotti commercializzati sul sito www.oxystore.it, sulla piattaforma www.wish.com e sul sito https://carlitashop.com; ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle note piattaforme eBay (eBay Italia e eBay Gmbh) e Amazon (Amazon Italia Customer Service, Amazon EU e Amazon Service Europe) per claim pubblicitari ingannevoli e i notevoli aumenti dei prezzi; ha disposto la sospensione della promozione e vendita dei dispositivi individuali commercializzati sul sito https://tigershop.it in quanto risultanti difformi da quelli commercializzati e non consegnati secondo i tempi di spedizione indicati.

È importante sottolineare come simili condotte siano riconducibili a fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. Trattasi di condotte ingannevoli e aggressive, volte a sfruttare la tragica situazione di allarme generata dalla diffusione del Coronavirus e, per tali ragioni, idonee ad alterare la capacità di percezione dei consumatori, i quali sono indotti ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti, in circostanze diverse, non avrebbero presumibilmente adottato.

In conclusione, giova ricordare che solo ai prodotti qualificati come presidi medico-chirurgici possono essere attribuite particolari proprietà preventive. Sul sito del Ministero della Salute, infatti, si afferma che:

Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un’attività riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998:

  1. disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
  2. insetticidi per uso domestico e civile;
  3. insettorepellenti;
  4. topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.

Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ..”.

Di Grazioli Giorgiana – esperta in Tutela del Consumatore.

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Vedi anche https://www.asfinanza.com/le-procedure-alternative-di-risoluzione-delle-controversie-e-labf/

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