mercoledì, Gennaio 21, 2026
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LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

LE REGOLE DEFINITIVE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Prof. Giuseppe Maruccio – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI D’IMPRESA E TRIBUTARISTI ITALIANI

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, la Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

Esaminiamo come procedere per la rottamazione.

1.     Evoluzione storica delle definizioni agevolate in Italia

2.     Fondamenti giuridici e inquadramento normativo

3.     Rottamazione quinquies: Ambito di applicazione

4.     Rottamazione quinquies: Come e quando presentare la domanda

5.     Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

6.     Rottamazione quinquies: Decadenza e perdita dei benefici

1 Evoluzione storica delle definizioni agevolate in Italia

Per meglio comprendere appieno la “Rottamazione quinquies”, riteniamo  indispensabile analizzare il percorso legislativo che ha portato l’Italia a adottare ciclicamente strumenti di pace fiscale.

La storia delle rottamazioni moderne inizia con la cosiddetta Rottamazione uno, introdotta nel 2016 per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016.

Quella prima versione stabilì il principio fondamentale: il contribuente paga la quota capitale e gli interessi di iscrizione a ruolo, ma viene liberato dalle sanzioni e dagli interessi di mora.

Fu un successo inaspettato in termini di gettito, che convinse i governi successivi a replicare lo schema.

L’evoluzione è passata attraverso la Rottamazione bis e la Rottamazione ter, quest’ultima caratterizzata da un respiro più lungo, interrotto però dall’evento pandemico del 2020 che ha costretto il legislatore a rideterminare le regole della riscossione per evitare il collasso finanziario di milioni di attività.

La Rottamazione quater, introdotta nel 2023, ha ampliato i termini, coprendo i carichi fino al giugno 2022.

Ogni passaggio normativo ha evidenziato un graduale affinamento dei criteri di accesso e una maggiore integrazione con i sistemi digitali, riducendo progressivamente lo spazio per l’errore umano e la burocrazia cartacea.

La logica alla base della quinquies rappresenta il culmine di questo processo.

Se le prime edizioni erano viste come interventi straordinari, la misura del 2026 sembra configurarsi come un’operazione di pulizia definitiva del magazzino fiscale prima di un cambio di paradigma totale.

La continuità normativa è garantita dal mantenimento dello schema base (capitale sì, sanzioni no), mentre la discontinuità si osserva nell’estensione della platea e nella durata dei piani di ammortamento, che oggi raggiungono livelli di sostenibilità mai visti prima, superando i limiti fisiologici dei precedenti tentativi di pace fiscale.

2 Fondamento giuridico e inquadramento normativo

La natura giuridica della “Rottamazione quinquies” si inquadra nell’istituto della definizione agevolata, una forma di transazione legale tra lo Stato e il contribuente che deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

Dal punto di vista del diritto, l’adesione non cancella il debito (il tributo resta dovuto), ma rimuove le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento.

Questo equilibrio garantisce la costituzionalità della misura, poiché non si configura come un’esenzione fiscale ingiustificata, ma come una rimodulazione degli oneri accessori finalizzata a garantire l’effettivo incasso della pretesa erariale principale.

Nel rapporto tra obbligazione tributaria e sanzione, la “Rottamazione quinquies” riconosce la natura afflittiva di quest’ultima.

Laddove la sanzione diventa talmente elevata da superare il valore del tributo stesso, essa perde la sua funzione rieducativa o deterrente per trasformarsi in un ostacolo insormontabile.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che l’eccessiva onerosità delle penalità può ledere il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

La rottamazione interviene proprio per ripristinare una corretta proporzionalità tra la colpa del contribuente (il ritardo o l’omissione) e la sanzione irrogata.

Gli effetti estintivi dell’adesione sono immediati ma condizionati.

Giuridicamente, il debito originario comprensivo di sanzioni resta congelato in uno stato di quiescenza per tutta la durata del piano di rateizzazione.

Solo con il versamento dell’ultima rata si produce l’effetto novativo definitivo, con la cancellazione totale delle voci scontate.

Se il piano si interrompe, il congelamento si scioglie e il debito riprende la sua forma originaria, come se la rottamazione non fosse mai avvenuta, fatti salvi i pagamenti parziali già eseguiti che vengono imputati alle voci di debito secondo le regole ordinarie del codice civile e del diritto tributario.

3 Rottamazione quinquies: Ambito di applicazione

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

·       imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972.

·       contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 

derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

oppure

derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

·       la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

·       dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. 

·       dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Attenzione:  in  caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

4 Rottamazione quinquies: Come e quando presentare la domanda

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente  telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

·       la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

·       dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.

·       dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

5 Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

·       sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

·       sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

·       non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

·       non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

·       non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

·       il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

·       si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

6 Rottamazione quinquies: Decadenza e perdita dei benefici

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). 

Invece, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

Studio Tributario Prof. Giuseppe Maruccio e-mail: studiotributariomaruccio@gmail.com

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